L’art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Quindi il 31 ottobre 2021 saranno stralciati automaticamente tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5.000 euro, che siano stati affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

1. alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

I debiti oggetto di stralcio saranno automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021; la procedura sarà gestita completamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Riscossione, senza ricevere alcuna comunicazione. Il contribuente potrà tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che potrà essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Rientrano fra i debiti soggetti di stralcio tutti quelli notificati, come già anticipato da TuttoPalermo.net, tra il 2000 ed il 2010 con un importo non superiore a 5.000 euro, calcolato alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni, ovvero il 23 marzo 2021:

Imu,

Tasi

bollo auto,

multe,

cartelle per cui si è eventualmente aderito alla rottamazione o saldo e stralcio.